chiara somajni on 10 Apr 2001 09:13:57 -0000


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[Nettime-bold] Re: <nettime> webzine national censorship in Italy



I invite you to read a less alarming interpretation of the new law - I'm sorry it's in Italian.

(by Annarita Gili, pasted from apogeonline.com)


Part I: I siti con aggiornamento a periodicità irregolare
In questa prima puntata, incominciamo a esaminare le novità introdotte dalla legge, in riferimento ai siti che non 
vengono aggiornati con periodicità regolare.
L'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 ("Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla 
legge 5 agosto 1981, n. 416"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 67, del 21 marzo 2001, definisce come 
"prodotto editoriale" il prodotto "realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, 
destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche 
elettronico", con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Nella nozione sono, quindi, inclusi i 
"prodotti" destinati alla pubblicazione on line.
Il 3° comma dell'art. 1 aggiunge che ai prodotti editoriali si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 8 febbraio 
1948, n. 47, in base al quale "ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e 
il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore".
Indubbiamente, un ulteriore comma, contenente l'adattamento di questo articolo ai prodotti editoriali pubblicati 
online sarebbe stato opportuno. Non è chiaro, infatti, quale sia il "luogo" della pubblicazione di un sito Internet. É, 
comunque, maggiormente rispondente alla realtà della Rete ritenere che coincida con il luogo nel quale 
effettivamente si svolge l'attività di produzione dei contenuti, piuttosto che con il luogo nel quale si trova il server, 
o altro ancora.
Ugualmente, non è chiaro cosa si debba intendere per stampatore e per editore. Certo  queste figure non trovano 
una diretta rispondenza nella realtà di Internet. Visto, però, che quella che più le si avvicina è il provider, direi che 
è consigliabile indicarne la denominazione e la sede legale. 
Il 3° comma dell'art. 1 l. 62/2001 aggiunge che, se il prodotto editoriale viene diffuso al pubblico con periodicità 
regolare ed è contraddistinto da una testata "costituente elemento identificativo del prodotto", è anche 
sottoposto all'obbligo di registrazione presso la cancelleria del tribunale (art. 5 legge 47/1948).
È quindi chiaro che l'obbligo di registrazione sussiste solo per i siti che fanno informazione periodica e non, 
indiscriminatamente, per tutti i siti Internet. Per questi altri siti, è sufficiente l'indicazione dei dati indicati dall'art. 2 
della legge 47/1948: direi che si tratta di un adempimento alla portata di tutti, "rapido e indolore".
È, poi, da escludere che, in caso di mancata indicazione di questi dati, si commetta il reato di "stampa 
clandestina", punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 500.000 lire. L'art. 16 della legge 
47/1948 è, infatti, inequivocabile nel parlare di "stampato" non periodico. Essendo la legge penale tassativa e 
insuscettibile di applicazione analogica, non è infatti possibile estendere questa previsione alle pubblicazioni che 
non consistono in "stampati".
Perciò, l'allarmismo che, in questi giorni, ha seminato panico, diffondendo l'errata convinzione che tutti i siti 
Internet fossero sottoposti all'obbligo di registrazione, pena l'incriminazione per il reato di stampa clandestina, oltre 
ad essere ingiustificato, è entrato nell'elenco delle "leggende metropolitane", con l'aggravante che si è diffuso 
con la rapidità di una "catena di Sant'Antonio". E chi ha contribuito a creare questo allarmismo, nonostante le 
dichiarazioni d'intenti, non ha certo fatto gli interessi della Rete. 

Part two: I siti con aggiornamento a periodicità regolare
Riepilogando, l'art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 ha esteso la nozione di "prodotto editoriale" ai "prodotti" 
destinati alla pubblicazione online.
Il 3° comma dell'art. 1 aggiunge che ai prodotti editoriali si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 8 febbraio 
1948, n. 47, in base al quale "ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e 
il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore".
Questa regola si applica a tutti i siti Internet che fanno informazione, indipendentemente dalla loro periodicità.
Riguarda, invece, i soli siti che aggiornano le informazioni con periodicità regolare, la seconda parte dell'art. 1, 3° 
comma, in base alla quale se il prodotto editoriale viene diffuso al pubblico "con periodicità regolare" ed è 
contraddistinto da una testata "costituente elemento identificativo del prodotto", è anche sottoposto agli obblighi 
di cui all'art. 5 legge 47/1948, cioè all'obbligo di registrazione presso la cancelleria del tribunale. 
Anche questa norma è particolarmente infelice, in quanto mal formulata. Sul requisito della diffusione con 
"periodicità regolare" non ci sono molti dubbi. Anzi, l'aver precisato che la periodicità deve essere "regolare" 
(espressione sinora ignota alle leggi sulla stampa) consente abbastanza agevolmente di escludere dall'ambito di 
applicazione della norma - e, quindi, da obblighi brocratici per loro forse  troppo gravosi - i siti che fanno 
informazione a livello non professionistico (e, di solito, privi di giornalisti e di stabile redazione), che in genere 
aggiornano il sito senza una cadenza fissa.
Molte perplessità, invece, sono sorte intorno al fatto che il "prodotto" deve essere contraddistinto da una testata 
che ne costituisca elemento identificativo. Da alcuni è stato osservato che la testata non è altro che il nome del 
sito, il quale ne costituisce sempre elemento identificativo.
In realtà, "testata" è un termine proprio del linguaggio giornalistico - che, al momento, non è stato ancora 
acquisito dal mondo Internet - e identifica la parte superiore della pagina di un giornale, nella quale compare non 
solo il titolo, ma anche il numero, la data, ecc.
L'interpretazione più verosimile della norma, perciò, è nel senso che questa debba essere applicata solo a siti che 
abbiano caratteristiche di giornali o riviste online o nei quali, comunque, queste caratteristiche siano prevalenti. 
Perciò, se è pacifico che non è soggetto a registrazione il sito che, per esempio, si occupa di commercio 
elettronico, direi che non lo è neanche il sito che si occupa di commercio elettronico e, contemporaneamente - in 
genere per avere più audience - dedica una sezione non preponderante del sito alla pubblicazione di notizie.
Sarebbe stato meglio, comunque, se il testo della legge avesse fornito maggiori precisazioni, in modo da evitare 
ogni dubbio e il rischio che si formino prassi applicative difformi o irragionevoli.
Per la registrazione, è necessario che la testata abbia un direttore responsabile. Il direttore deve essere iscritto 
nell'elenco dei giornalisti professionisti o pubblicisti, secondo i casi (art. 46 legge 3 febbraio 1963, n. 69), tranne 
per le pubblicazioni che "siano organi di partito o movimenti politici o di organizzazioni sindacali" (art. 47 l. 
69/1963) e per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, escluse quelle sportive e 
cinematografiche (art. 28 l. 69/1963).
A proposito dell'introduzione dell'obbligo di registrazione e di nomina del direttore responsabile, in questi giorni si è 
parlato di "censura" e di tentativo di impedire la libertà di manifestazione del pensiero su Internet.
In realtà, il tribunale procede alla registrazione sulla base di un mero controllo formale della regolarità della 
documentazione presentata, senza effettuare alcun controllo di merito.
Il fatto, poi, che debba venir nominato un direttore responsabile non significa certo che, ora, le pubblicazioni su 
Internet siano assoggettate a regole - civilistiche e penalistiche - che prima non operavano. Il diritto di libera 
manifestazione del pensiero, previsto dall'art. 21 della Costituzione, ovviamente è uguale per tutti, così come lo 
sono i suoi limiti, imposti dalla legge per evitare che vengano commessi reati. Lo dimostrano le numerose sentenze 
di condanna per il reato di diffamazione commesso a mezzo Internet che sono state emanate sinora in Italia come 
all'estero, in Paesi nei quali non esiste una legge simile a quella in esame.
Semplicemente, ora è chiaro che, nel caso con una publicazioni su Internet siano commessi reati, a risponderne 
non sarà solo l'autore della pubblicazione - cosa della quale nessuno sinora aveva mai avuto dubbi - ma anche, a 
titolo di colpa, il direttore responsabile che abbia omesso di esercitare sulla pubblicazione il controllo necessario a 
impedire la commissione di reati (art. 57 cod. pen.).
Intanto, mentre un vasto coro di internauti, in questi giorni, gridava contro una legge "liberticida", tutte le persone 
che in questi anni di "felice libertà da regole" hanno lavorato per pubblicazioni online che avevano tutte le 
caratteristiche delle testate giornalistiche, con la differenza che - grazie appunto a quella "felice libertà" - non 
avevano potuto ottenere l'applicazione del contratto giornalistico e il relativo trattamento previdenziale, la giusta 
retribuzione degli straordinari, il diritto di aderire agli scioperi indetti dalla categoria, ecc. hanno finalmente tirato un 
sospiro di sollievo.
Ciò non toglie che la legge 62/2001 - almeno per la parte che riguarda i prodotti editoriali destinati alla 
pubblicazione on line - sia alquanto scadente, dal punto di vista tecnico: oltre alla pessima formulazione, basti 
pensare al fatto che non sono state nemmeno previste delle norme transitorie, e molto altro si potrebbe ancora 
dire. Tutto questo, però, non ha nulla a che vedere con la libertà di manifestazione del pensiero su Internet.



05/04/01 22.07.36, Alessandro Ludovico <a.ludovico@agora.stm.it> wrote:

>Yesterday a liberticide law has been approved by the Italian Parliament.
>
>The law clearly state that the publishers of periodical news on the 
>web who are not 'professional' journalists (or write on behalf of 
>them) could be fined for up to 250 dollars and arrested for up to two 
>years, and accused of the 'clandestine press' crime.
>
>Under the big publishers' lobby pressure they applied the same old 
>rules for the printed press to the web.
>
>A professional journalist is a journalist that is registered in the 
>National Order of Journalists (Ordine Nazionale dei Giornalisti). In 
>order to be registered you have to take an exam with a National 
>Order's members commission.
>
>Today lots of Italian indipendent webzine publishers, frightened by 
>the announcement, announced to stop the activity.
>
>By now one of the major tech-zine is promoting a national petition 
>against this senseless law.
>
>In the Italian Constitution is clearly written:
>"Everyone has the right to freely express his thoughts with spoken 
>words, press and any other medium".
>
>-- 
>
>
>Alessandro Ludovico
>Neural Online - http://www.neural.it/
>Suoni Futuri Digitali - http://www.apogeonline.com/catalogo/614.html
>
>#  distributed via <nettime>: no commercial use without permission
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